Tutela del Parmigiano Reggiano, respinto ricorso di una ditta tedesca

Parmigiano Reggiano

La Corte d’Appello di Berlino ha rigettato l’appello proposto dall’azienda Allgauland-Kasereien GMBH contro la sentenza emessa il 22 aprile 2008 dal Tribunale della capitale tedesca. Lo stesso tribunale aveva inibito il gruppo tedesco dal produrre, pubblicizzare, mettere in vendita o immettere sul mercato formaggio con la denominazione ‘Parmigiano’, ‘Bio-Parmesan’ o ‘Parmesan’, nel caso in cui non fosse conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano. La sentenza favorevole al noto formaggio italiano è solo l’ultima di una serie che non sembra avere pause. I precedenti sono rappresentati dai casi di ‘Parmeso’ e ‘Parmetta’.

“Il fatto più importante – afferma Leo Bertozzi, direttore del Consorzio di tutela – è che la Corte d’Appello ha nuovamente respinto l’argomentazione della società tedesca secondo la quale la denominazione ‘Parmesan’ sarebbe un nome generico, osservando, invece, che si tratta di una denominazione protetta sulla base della normativa comunitaria in materia di Denominazioni d’Origine Protette dei prodotti agroalimentari, in quanto evocazione della DOP Parmigiano Reggiano, così come stabilito dalla Corte di giustizia europea nella nota sentenza del 26 febbraio 2008”.

Parmesan

“Quella sentenza – aggiunge il direttore del Consorzio di tutela – venne sottovalutata da molti nella sua portata, ma fin da allora la considerammo un punto fermo per accrescere l’efficacia delle nostre azioni di tutela”. Secondo quanto detto da Bertozzi, “l’obiettivo è quello di giungere ad un accordo all’interno dell’OMC per ampliare la tutela della denominazione in quei Paesi extraUE che sono decisivi per le nostre esportazioni e nei quali esistono imitazioni ed evocazioni del Parmigiano-Reggiano”.

Leo Bertozzi conclude definendo la decisione del tribunale tedesco “di particolare interesse, non soltanto perché la Corte ribadisce l’ampia protezione di cui godono le DOP in virtù del Regolamento CE 510/06, ma poiché evidenzia che, nell’applicazione della legislazione comunitaria sulle DOP e IGP, occorre sempre tenere in considerazione che tra gli obiettivi principali della stessa vi è la tutela del consumatore, da intendersi – precisa – come consumatore dell’Unione Europea”.

Mauro Sedda