Giuristi contro la scuola di Adro: “Quei simboli violano la laicità dello Stato”

La scuola elementare Gianfranco Miglio di Adro torna a calcare le scene dell’opinione pubblica, e della polemica: il paese del sindaco della Lega Nord che aveva arredato l’istituto col sole delle Alpi, simbolo di partito, non ha ancora provveduto a rimuovere i loghi “padani”. I costituzionalisti, intanto, gli mordono le caviglie. E ricordano una questione fondante.

E’ sul portale Costituzionalismo.it che questi studiosi forniscono l’interpretazione “di legge” sulla vicenda: è ovviamente vietato esporre simboli e richiami ad un partito in un istituto pubblico. Ma non solo: è attingendo dal caso portato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha già sanzionato l’Italia per l’esposizione del crocifisso nelle aule, che si debba ritenere l’ostensione di simboli partitici come violativa dell’autodeterminazione degli studenti.

“Il principio supremo della laicità dello Stato (Corte Cost. Sentenza n. 203/89) trova uno dei suoi canali principali di espressione nel sistema dell’istruzione pubblica impartita dalle scuole statali – spiega Domenico Gallo, giurista – che, per loro stessa natura, devono garantire l’accesso a tutti, evitare discriminazioni di ogni genere, rispettare la libertà dell’insegnamento (art. 33 Cost.), il pluralismo culturale e religioso, la libertà di coscienza di studenti ed insegnanti (art.19 Cost), e la responsabilità educativa dei loro genitori (art. 30 Cost.)”.

“Questo – continua – comporta la necessità di preservare la neutralità dello spazio pubblico della formazione che deve essere liberato dalla presenza di simboli, che, sia pure attraverso un messaggio subliminale, possano condizionare la libertà di coscienza e di autodeterminazione dei soggetti che partecipano alla comunità scolastica”, sottolinea, citando il caso del 3 novembre 2009, con il quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha “statuito che l’imposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche viola la libertà di coscienza garantita dall’art. 9? della Convenzione Europea per i Diritti Umani.

“Se lo spazio pubblico scolastico deve restare neutrale rispetto alle pretese egemoniche delle religioni – aggiunge quindi il giurista – non può essere revocato in dubbio che questa neutralità deve essere conservata e garantita con ancor maggiore determinazione nei confronti delle pretese egemoniche delle fazioni politiche. Del resto il principio supremo della laicità dello Stato, come può essere insidiato dall’integralismo religioso, così può essere insidiato dall’integralismo politico, che non è meno pericoloso del primo”.

Adro, dunque, è “un episodio inedito nella storia della Repubblica. Scuole di Stato con simboli di partito non se ne erano mai viste, per il semplice fatto che nessuno aveva mai osato concepire una così inconcepibile violazione di uno spazio pubblico. La vicenda di Adro ci dimostra che ormai la realtà delle patologie della nostra vita pubblica ha superato l’immaginazione”. La soluzione? Ci verrebbe da una vecchia legge del 1998: “Si tratta dell’azione civile contro la discriminazione prevista dall’art. 44 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.

Una legge che “mira ad ottenere rapidamente un provvedimento di tutela da parte del giudice“, ordinando l’immediata cessazione di ogni attività che comporti discriminazione”. “La normativa contro la discriminazione, seppure inserita nella disciplina dell’immigrazione, non riguarda e non tutela soltanto gli stranieri. Infatti – conclude Gallo – la legge espressamente prevede che la norma contro al discriminazione (art. 43) e la norma sull’azione civile (art. 44) “si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani“.

v.m