Purtroppo anche il brocardo giuridico più famoso di sempre: “la legge è uguale per tutti” trova delle applicazioni quantomeno opinabili. Questa situazione di incertezza non aveva ancora toccato realtà pacifiche quali la morte. Con maggiore precisione le cosiddette “morti bianche”. Svariati ormai sono gli episodi in tal senso che si sono verificati e si verificano nel nostro paese come in altri europei. Il caso in questione rappresenta però una forzatura giuridica di cui un paese così elastico come il nostro poteva fare a meno.
Il bene della vita ha giuridicamente un valore. Ciò significa che,nel caso specifico, quando un uomo muore nell’atto di svolgere la propria funzione lavorativa, un giudice è chiamato a determinare l’ammontare di questo valore che, a titolo di risarcimento, viene liquidato alla famiglia del deceduto. L’ammontare in questione è determinato sulla base di nuove tabelle in uso presso i Tribunali italiani. Il Tribunale di Torino prevede che ai congiunti di un operaio italiano sarebbe spettata una somma oscillante tra 150 mila e 300 mila euro. Lo stesso Tribunale ha riconosciuto ai genitori di un operaio albanese morto soltanto 32 mila euro a testa.
La motivazione di questa disparità di trattamento discende dal fatto che i genitori della vittima sono albanesi e risiedono in Albania. Trattandosi l’Albania di uno stato europeo situato in un’area ad economia depressa, un risarcimento non commisurato a questa situazione avrebbe configurato un ingiusto arricchimento per i genitori della vittima. Applicando lo stesso principio, se si fosse trattato di un operaio tedesco o inglese (aree sicuramente dotate di un’economia più forte della nostra) sarebbe stato applicato il processo inverso? Al posto dei “miseri” 300 mila euro il giudice ne avrebbe liquidati di più? Ma il problema non si pone perché nessun tedesco o inglese sarebbe così pazzo da venire a lavorare qui.
La sentenza in questione parrebbe supportata da un’altra della Corte di Cassazione del 2000 che per l’appunto consente l’applicazione di questo principio. La stessa sentenza però è in assoluto contrasto con altra della Suprema Corte con la quale un anno fa ha sancito il seguente principio: “tutela dei diritti dei lavoratori va assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria o extracomunitaria”.
Fin quando si verificheranno episodi del genere è difficile asserire che ci troviamo in uno stato inserito in una realtà comunitaria, specialmente se iniziative tali provengono dagli organi preposti ad istruire i cittadini ad un comportamento corretto e privo di discriminazioni fondate su moventi tanto futili.
Ulderico Carbonara