Cibo adulterato: venderlo non è più reato, consumatori senza tutele

Oggi commercializzare un cibo adulterato non costituisce reato, è stata cancellata la legge sulla Tutela degli alimenti, che tutelava la salute dei consumatori.

Da metà dicembre 2010, la legge sulla Tutela degli alimenti numero 283 del 30 aprile 1962 che prevedeva una pena con arresto da tre mesi a un anno o multa fino a 46 mila euro è stata cancellata, grazie all’entrata in vigore della procedura “taglia-leggi” (legge numero 246 del 28 novembre 2005) che prevede la cancellazione di tutte le disposizioni legislative anteriori al primo gennaio 1970, tranne quelle esplicitamente elencate (quella sulla tutela degli alimenti non è nell’elenco ovviamente).

Fino all’entrata in vigore di un’eventuale nuova norma, via libera ad un sacco di impunità per chi commercializza prodotti adulterati. Il procuratore di Torino Raffaele Guariniello ha segnalato il problema al ministro della Salute Ferruccio Fazio, che, preoccupato, si è immediatamente attivato per risolvere il caso. Questo è quanto recita il nuovo Codice della sicurezza alimentare predisposto dal Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del ministero della Salute. In parole povere: chi dovesse mettere in commercio cibi contraffatti, adulterati o inquinati, non sarà più passibile di ammenda penale, la punizione sarà esclusivamente pecuniaria.

Dalle cozze «tossiche» allevate a Trieste alle mozzarelle blu, dalla carne alla diossina ai cibi scaduti, dai coloranti usati per nascondere i cibi scaduti al mascarpone botulinato… L’elenco è chilometrico: tutti reati che oggi non esistono più.

Si fa così leva su problematiche che possono compromettere la salute dei cittadini stessi. Per rendere l’idea della dimensione del problema, basterà pensare che le sentenze della Cassazione relative a reati di questo tipo sono in media una al giorno.

Adriana Ruggeri