La Cassazione si esprime a favore degli eterni figli di papà stabilendo che, anche se sposati e laureati, questi possono sempre avere diritto a chiedere il mantenimento ai propri genitori.
Boomerang kid, li chiameremmo in termini quasi scientifici, ovvero il fenomeno dei figli che tornano di nuovo a casa, o, per sintetizzare, eterni bamboccioni, che in Italia costituiscono un vero e proprio fenomeno da primato.
Una madre separata di Ferrara si era opposta a ben due giudizi a lei sfavorevoli: sia il tribunale di Ferrara, sia la Corte d’appello di Bologna avevano autorizzato l’ex marito a sospendere l’assegno di mantenimento (di 436 euro al mese) a favore della figlia, sposata e con due lauree a carico.
La Cassazione, però, si è schierata a favore della giovane donna, stabilendo che, nonostante il matrimonio e gli importanti titoli di studio conseguiti, non risulti ancora autosufficiente nel mantenimento economico. Così come il compagno, ancora studente. In più, dopo le nozze la ragazza continua a vivere con sua madre, per cui, a tutti gli effetti, può ancora usufruire di un beneficio economico.
Nella sentenza si legge, “Il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione, in quanto la costituzione del nuovo nucleo fa sì che i coniugi attuino una comunione spirituale e materiale”, però, “nessuno di questi elementi è qui ravvisabile”, in quanto, “al matrimonio non è seguito nessun mutamento sostanziale per la giovane, che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso”. Il compagno, infine, originario di Santo Domingo, risulta, “privo di mezzi economici ed iscritto all’istituto per perito elettrotecnico a Ferrara onde completare a sua volta il proprio ciclo di studi”.
In conclusione, entrambi non risultano in grado di costituire un nucleo familiari economicamente autosufficiente.
Carmine Della Pia