Bonus del 55% anche per gli impianti termodinamici

Il bonus fiscale del 55% spetta anche per l’installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare a patto che questi siano utilizzati per la produzione di energia termica e sia rilasciata dal costruttore una certificazione di qualità conforme alla normativa europea EN12975 prevista già per i pannelli solari. Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n°12 di ieri, 7 febbraio, se l’impianto termodinamico viene invece utilizzato per la produzione combinata di energia termica, che è agevolabile, ed elettrica, non agevolabile, la detrazione del 55% spetta solamente per la parte di energia termica prodotta.

Gli impianti termodinamici, infatti, a differenza dei pannelli fotovoltaici o dei pannelli solari, sfrutta sì la rifrazione solare ma il sole viene utilizzato per scaldare un composto liquido interno all’impianto stesso. Quest’ultimo, opportunamente riscaldato, produce acqua calda ed eventualmente anche energia elettrica.

La questione detrazione è andata avanti per un bel po’ di tempo, visti i dubbi sull’applicabilità o meno  del bonus del 55% considerando questi impianti assimilabili ai pannelli solari. L’Agenzia delle Entrate, richiamando una nota dell’Enea del 25 novembre 2010 sulla qualificazione tecnica di questi impianti, ha stabilito che essi possono beneficiare della detrazione poiché assimilabili ai pannelli solari.

Sulla base dell’art.1 legge 296/20006, la detrazione spetta per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università nel limite di 60mila euro. Il beneficio spetta interamente sugli impianti termodinamici se sono utilizzati solo per produrre energia termica (acqua calda). Per ottenere la detrazione devono ottenere la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN12975).Se i l’impianto termodinamico è utilizzato per la produzione combinata di energia termica/elettrica, la detrazione del 55% spetta solamente per la parte riferibile all’energia termica prodotta.

Per  gli impianti termodinamici a produzione combinata, non essendo prevista una specifica certificazione, è possibile utilizzare una relazione sulle prestazioni energetiche del sistema approvata dall’Enea.

In virtù delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2011, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% va ripartita in quote annuali costanti in un periodo di dieci anni , e non più cinque.

Marco Notari