Vengono assoggettati all’imposta municipale i fabbricati rurali che da sempre sono sfuggiti a qualsiasi tassazione, in quanto il loro reddito era ricompreso nella tariffa di reddito dominicale. L’Imu è un’imposta di natura patrimoniale che ha per oggetto i terreni e i fabbricati, compresa l’abitazione principale; questo prelievo è sostitutivo dell’Ici oltre che dell’Irpef sulla rendita catastale. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, per un apposito coefficiente stabilito dalla norma. Nessuna esclusione viene prevista nemmeno per le abitazioni rurali che ricadono nella categoria A (aliquota di imposta 0,4% con detrazione di 200 euro se abitazione principale, se no 0,76%).
Dal 2012 aumenta la base imponibile dell’imposta municipale assumendo anche il valore catastale dei fabbricati destinati al ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione di energia mediante risorse agroforestali o fotovoltaiche. Non sembrano escluse le case rurali: né quelle destinate all’abitazione del titolare della impresa agricola, né quelle utilizzate dai dipendenti. Relativamente ai terreni, permane l’esenzione per quelli ricadenti nelle zone montane e di collina, mentre non appare più applicabile la riduzione dell’imposta per i terreni coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali. Dovrebbe rimanere vigente l’agevolazione secondo cui le aree edificabili coltivate da questi soggetti sono considerate agricole e quindi si valutano con criteri catastali.