Riforma del Condominio: amministratore professionale e conto corrente del condominio

corsocairoliLa Riforma del Condominio si è fatta attendere per ben 70 anni e finalmente il 18 giugno scorso la L.220/212 è entrata in vigore per amministratori e condòmini. Le novità sono tante ma potevano essere ancora di più ed è il caso di dire che l’unica positività riconosciuta da tutti è che dopo così tanto tempo qualcosa si è mosso in questo ambito.

Vediamo innanzitutto quali sono i requisiti per fare l’ amministratore di condominio: essere in possesso almeno del diploma superiore, aver frequentato un corso di formazione per esercitare la professione con successivi aggiornamenti, essere nel pieno godimento dei diritti civili, non essere stato condannato per reati contro l’amministrazione o la fede pubblica, contro l’amministrazione della giustizia, contro il patrimonio ed in generale non avere a proprio carico alcun reato che abbia una pena prevista dai due ai cinque anni e il suo nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari.

In virtù di tali requisiti, sebbene non sia stato creato un albo professionale come richiesto da alcune associazioni di categoria, il ruolo di amministratore dovrà essere svolto da una figura professionale e non più improvvisato. Eccezioni valgono per l’amministratore che amministra solo il suo condominio.

Altra novità di rilievo è l’obbligatorietà dell’apertura di un conto corrente intestato al condominio sul quale dovranno transitare tutte le entrate e le uscite del condominio con assoluta trasparenza. Infatti, ciascun condomino potrà chiedere all’amministratore, in qualunque momento, di prendere visione dell’estratto conto.