La trasparenza nella Pubblica Amministrazione: luci ed ombre

Pubblica amministrazioneOrmai da quasi un decennio, o forse più, si parla di pubblica amministrazione trasparente, di pubblica amministrazione “casa di vetro”, e chi più ne ha più ne metta.
Certamente la PA ha cambiato pelle, sono state introdotte nuove modalità relazionali con l’utenza che dimostrano una netta inversione di tendenza da parte del legislatore riguardo l’attività sia delle amministrazioni centrali che di quelle periferiche.
Ma cosa si intende per “trasparenza” ? La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, consiste nel garantire la massima circolazione possibile delle informazioni, sia all’interno della struttura amministrativa, sia fra quest’ultima ed il mondo esterno.
La regolamentazione del flusso di informazioni è stabilita da una serie di norme che garantiscono l’accesso alla documentazione posseduta dallo Stato (e dagli Enti Locali), sulla base del “diritto di sapere”, grazie al quale possono essere avanzate richieste relative agli atti governativi e di ogni altro ente pubblico.
Alla base delle recenti modifiche legislative, e quale precondizione di successo, si pone la necessità di rimodulare la comunicazione dell’amministrazione al suo interno e verso i cittadini non più in senso “auto-referenziale”, ma customer-oriented, senza cui gli istituti giuridici di partecipazione e trasparenza resterebbero solo lettera morta.
Trasparenza intesa, quindi, come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione delle performance interne svolta dagli organi competenti: tutto al fine di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza, sanciti dalla Costituzione. La trasparenza, infatti, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ed in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.
Generalmente in molti Paesi sono previste garanzie costituzionali per il diritto di accesso alle informazioni, ma spesso tali garanzie rimangono inutilizzate in assenza di uno specifico supporto legislativo. Nel mondo, oltre 85 paesi hanno applicato, con diverse modalità, una simile legislazione. Il più antico, del 1766, è il “Freedom of the Press Act” svedese.
La cosiddetta “riforma Brunetta” (con le sue parole chiave ”efficienza, efficacia, produttività, trasparenza”) ha rivitalizzato il dibattito sulla pubblica amministrazione in senso manageriale, introducendo importanti novità in relazione, ad esempio, ai processi decisionali ed ai sistemi di programmazione, ai sistemi di controllo, ai sistemi delle rilevazioni, all’organizzazione del lavoro, con riguardo a vari comparti della pubblica amministrazione.
Molto è stato fatto, ma molto – forse troppo – resta ancora da fare.
Infatti, non tutte le informazioni in possesso di un’amministrazione risultano accessibili: si pensi, ad esempio, alle informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, ai procedimenti fiscali, all’attività dell’amministrazione pubblica che concerne l’attuazione di una linea politica. Sono molte le singole amministrazioni inadempienti in tale materia; basta visitare i relativi siti istituzionali per averne conferma. E ciò riguarda sia amministrazioni centrali (ahimè, da che pulpito) che amministrazioni periferiche, di qualsiasi settore.
In tale contesto il nostro Sud (e la Sicilia in particolare) arranca, lentamente: molte ombre e poche, pochissime luci. Dibattiti, conferenze, tavole rotonde: tante occasioni sprecate e poche opportunità colte. Di chi la colpa ? Ai posteri l’ardua sentenza.

Antonio Maria Ligresti