Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi rischia di andare a processo per la vicenda dell’autenticazione di opere d’arte fasulle che ha coinvolto la Fondazione Archivio “Gino De Dominicis”, di cui è Presidente
Vittorio Sgarbi e la Fondazione Archivio “Gino De Dominicis” sono sotto inchiesta da quando si scoperto che erano state immesse, sul mercato, all’incirca 250 opere d’arte attribuite al noto artista marchigiano ma in realtà fasulle e autenticate come originali. Della vicenda, che coinvolge 23 persone (Sgarbi compreso), avevamo già dato notizia anche noi nel corso dello scorso mese di dicembre. Adesso, per il Presidente della Fondazione è stato chiesto il rinvio a giudizio: ciò significa che Vittorio Sgarbi potrebbe essere processato per questi fatti.
Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio, per i giudici deve essere processato
L’inchiesta sulla contraffazione di opere d’arte (in questo caso i tratta di falsi che sono stati spacciati per originali grazie ad autentiche fasulle) che vede implicato Vittorio Sgarbi Fondazione Archivio “Gino De Dominicis” va avanti. Dopo l’esecuzione di due misure cautelari- che hanno portato all’arresto di altrettanti indagati, oggi ai domiciliari- e l’iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati, i magistrati hanno ora chiesto il rinvio a giudizio di Vittorio Sgarbi.
Le opere contraffatte, sequestrate dai Carabinieri del Nucleo Tutela, sono 250: alcune erano già state vendute ai collezionisti. Si parla di un giro d’affari di 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky TG24, per i giudici Sgarbi si sarebbe reso colpevole della loro autenticazione. Il reato che gli si contesta è punito secondo i dettami stabiliti dall’articolo 178 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio, cosa dice la legge sulla contraffazione di opere d’arte
L’Articolo 178 del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n°42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, noto anche come “Codice Urbani”) disciplina le pene comminabili per il compimenti del reato di “Contraffazione di opere d’arte”. Nello specifico, il comma 1 dell’articolo stabilisce che:
“1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e
con la multa da euro 103 a euro 3.099:
- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o
riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un
oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse
storico od archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti,
indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità,
come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti”.
Maria Mento